Crisi di impresa: adeguatezza patrimoniale o leverage effettivo ?

Crisi di impresa: adeguatezza patrimoniale o leverage effettivo ?

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha previsto 5 indicatori di allerta per le Imprese che, alla luce della nuova Legge sulla Crisi di Impresa, verranno applicati per tutte le Imprese.

Quindi tutti gli Imprenditori dovranno porre una particolare attenzione a questi indicatori di allerta, in quanto qual'ora questi indicatori presentino valori sotto la soglia (chiamate appunto soglie di allerta) potranno scattare le segnalazioni ai rispettivi Organismi di composizione della Crisi (OCRI) delle rispettive Camere di Commercio e quindi anche ai Tribunali territorialmente competenti. 

Anzitutto precisiamo che in questa sede parliamo solo dell'indicatore di allerta sull'adeguatezza patrimoniale dell'Impresa, che è uno tra i cinque "indicatori di allerta" che hanno come obiettivo quello di misurare i valori percentuali che indicheranno se l'impresa è in una situazione di Crisi e quindi rischia di essere segnalata. Per tutti gli indicatori della Crisi le soglie di allerta sono variabili in base ai settori di attività nel quale operano le imprese e questo in base al codice ATECO di riferimento. È evidente che la scelta del CNDCEC è stata quella di analizzare differenti soglie di allerta per ogni settore di attività sulla base di risultati scientifici di una banca dati di 50 indicatori.

Ecco che per tutte le Imprese che avranno un determinato Codice ATECO sussistono gli stessi valori percentuali di soglia. Ad esempio: Commercio al dettaglio inclusi i BAR e Ristoranti l'indicatore di allerta sulla adeguatezza patrimoniale è pari a 4,2%. Ciò significa che un'impresa che opera in quel settore (indipendentemente dalle proprie caratteristiche organizzative e dimensionali) e presente un valore percentuale del 4% presenterà il valore sotto soglia e quindi a volere della informazione conoscitiva voluta non rispetta la adeguatezza patrimoniale per quel settore con il conseguente rischio di una "eventuale" segnalazione in quanto anche gli altri indicatori dovranno presentare le situazioni di allerta ricercate. 

Dato che parliamo solo di un indicatore di allerta ovvero dell’indicatore chiamato “indice di adeguatezza patrimoniale” vale la pena di commentarlo in maniera più approfondita analizziando in “primis” il concetto di "adeguatezza patrimoniale" dell'Impresa, che, così come espressione dell’ indicatore di allerta scelto e voluto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) esso proviene dal rapporto tra due valori patrimoniali nella seguente formula:

 

Indice di adeguatezza patrimoniale =  (PATRIMONIO NETTO - CREDITI vs SOCI - DIVIDENDI) / (DEBITI + RATEI E RISCONTI PASSIVI) = valore %

 

Cosa ci dice nella realtà questo indicatore “indice di adeguatezza patrimoniale” ? 

Che è un rapporto tra due valori che si leggono dal Bilancio di un'impresa nello stato patrimoniale tra le passività (valori della struttura patrimoniale):

Il valore del Patrimonio Netto rettificato (patrimonio netto - crediti verso soci - dividendi) ed il valore dei Debiti (voce "Debiti" + ratei e risconti passivi) ciò sta a significare come prima cosa che è un rapporto tra valori di natura patrimoniale e se vogliamo essere più precisi tra due valori propri della struttura patrimoniale dell'Impresa presenti nello stato patrimoniale tra le passività.

Al numeratore si indica il valore del "Patrimonio netto rettificato" (rettificato dei crediti dovuti ancora dai Soci alla Società e dei dividendi), mentre al denominatore si indica il valore del totale dei "Debiti" al quale si sommano anche i "ratei e risconti passivi".

Il risultato viene espresso in termini percentuali ed il valore indica il livello della esposizione debitoria strutturale dell’impresa quale informazione tesa a descrivere la "adeguatezza patrimoniale" dell'Impresa che opera nel relativo settore, tuttavia come vedremo in questa disamina, non è l'unico indicatore esistente per misurare l'informazione patrimoniale voluta sulla "adeguatezza patrimoniale" ancorché insita nella struttura del passivo di un'impresa soprattutto se all'interno del concetto di "adeguatezza patrimoniale" si debbano considerare tutti gli elementi patrimoniali e quindi anche quelli relativi alla compagine sociale. 

 

Ovviamente come tutti sanno il calcolo di questo quoziente risulterà più basso per valori bassi (o per variazioni decrescenti) al numeratore e/o per valori alti (o per variazioni crescenti) al denominatore e questo rispecchia la logica della "adeguatezza patrimoniale" voluta in maniera univoca e trasparente.

Parlando di un "indicatore di allerta" per le Imprese, andiamo ad analizzare in dettaglio gli impatti sulle Imprese che appartengono o meno alle categorie del Commercio al dettaglio inclusi i BAR e Ristoranti le quali nel nostro esempio dovranno avere valori superiori alla soglia individuata nel 4,2%

A questo punto è opportuno argomentare altre valide considerazioni di natura scientifica, contabile e finanziaria in favore delle Imprese e degli Imprenditori, che sono certamente meritevoli di interesse soprattutto nel concetto di "adeguatezza patrimoniale". 

E' evidente che le Imprese possono ricorrere a fonti di capitale della compagine sociale attraverso il ricorso di finanziamento soci soprattutto quando c'è la volontà di continuare l'attività di impresa, tuttavia gli Imprenditori si troveranno con dei valori finanziari in entrata nelle casse sociali (conti correnti della società) che giustamente e correttamente vengono contabilizzati tra i Debiti alla voce "Debiti verso Soci per finanziamenti" e che detti valori  vengono pesati al denominatore dell'indicatore di allerta in commento (aumenta il denominatore ed il valore del rapporto scende).

Il "finanziamento dei soci" è un debito postergato anche legalmente per via dell'articolo del Codice Civile 2467 che dice "il finanziamento dei soci a favore della Società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori" pertanto rimanendo un credito chirografario per il Socio, ai fini della "adeguatezza patrimoniale" sarà certamente da considerare alla stregua del "capitale di rischio", tuttavia così non è stato previsto dall'organo deputato a scegliere gli Indicatori della Crisi. 

E' evidente che questo "indicatore di allerta" presenta delle lacune in considerazione del livello di patrimonializzazione effettiva dell'impresa nell'ottica della reale adeguatezza patrimoniale ed effettiva dell'Impresa (e quindi nel rispetto della compagine sociale e delle azioni volontarie poste in essere dai Soci dell'Impresa), pertanto vale la certamente la pena soffermarsi con maggiore attenzione al risultato che le Imprese potrebbero ottenere se i loro "finanziamenti soci" venissero opportunamente considerato come debito che per legge essendo postergato rispetto a tutti gli altri creditori è rappresentativo della "adeguatezza patrimoniale" dell'Impresa che nella prassi viene anche considerato alla stregua di un valore contabile assimilabile al capitale di rischio. 

Abbiamo visto che l'indicatore di "adeguatezza patrimoniale" che è stato scelto dal CNDCEC valorizza al denominatore tutti i Debiti alla voce (D) del passivo dello Stato Patrimoniale di ogni impresa Italiana, micro impresa alla grande impresa  ivi inclusi i finanziamenti versai dai Soci alla società "finanziamenti dei soci" considerandoli come un normale elemento di debito che non è rappresentativo della "adeguatezza patrimoniale", cosa che non rappresenta la realtà dei fatti, ma è solo un assunto meramente contabile.

Ebbene, questa notizia, è già di per se un "indicatore di allerta" per le Imprese e per gli Imprenditori che tra il valore del totale dei Debiti vedono contabilizzati anche i finanziamenti dei soci alla società, in quanto il valore del denominatore del rapporto di adeguatezza patrimoniale in commento sarà più basso rispetto ad una rettifica in favore allo scopo informativo sulla "adeguatezza patrimoniale".

Da un lato, il rapporto che misura la adeguatezza patrimoniale dell’impresa, si interessa del capitale di rischio effettivo che rappresenta il patrimonio netto contabile rettificato come descritto sopra, dall'altro lato tuttavia vengono tralasciati i capitali realmente impiegati dai soci per l’attività esercitata dell’impresa con le relative conseguenze "limitanti" per ulteriori finanziamenti soci poiché detti nuovi finanziamenti da parte della compagine sociale potrebbero portare il valore del rapporto sotto la soglia di allerta. 

E' oscuro il fatto che, mentre al patrimonio netto contabile sono opportunamente rettificati i dividendi e dei crediti ancora dovuti dai soci alla società, così non è stato fatto per la posta contabile dei "finanziamento soci". 

Ecco che l'indicatore di "adeguatezza patrimoniale" come individuato tra gli "indicatori di allerta" alla Crisi di Impresa dal CNDCEC potrebbe essere traslato verso il concetto di "reale adeguatezza patrimoniale" con l’indicatore del “leverage effettivo” il quale opportunamente considerando la reale esposizione debitoria dell’impresa consente di "nettizzare" il valore che risulterebbe al denominatore dei "finanziamenti soci" per la giustificazione legale che i "finanziamenti dei soci" alla società, anche in virtù del disposto legislativo dell'articolo 2467 C.C., sono considerati come in effetti lo sono soprattutto nelle procedure fallimentari alla stregua di un capitale di rischio.

Questa disamina sull'indicatore di "adeguatezza patrimoniale" evidenzia che la voce "DEBITI per finanziamento soci" è l'unica posta contabile che non è rappresentativa di un "indicatore della crisi" che vuole misurare la reale "adeguatezza patrimoniale" dell'Impresa in quanto non tiene contezza degli elementi contabili e patrimoniali della compagine sociale di un'Impresa e pertanto a tale fine abbiamo individuato che il migliore indicatore di adeguatezza patrimoniale più attendibile è il "leverage effettivo" espresso nella seguente formula:  

 

Leverage Effettivo =  (PATRIMONIO NETTO - CREDITI vs SOCI - DIVIDENDI) / (DEBITI + RATEI E RISCONTI PASSIVI - FINANZIAMENTO SOCI) = valore %

 

In conclusione,  il concetto di "adeguatezza patrimoniale" è un concetto relativo e non standardizzabile per tutte le realtà imprenditoriali, soprattutto in una Paese come l'Italia che vede un ampio numero di realtà medio piccole con caratteristiche differenti tra loro e che per natura presentano strutture diverse sia da un punto organizzativo che da un punto di vista strategico-imprenditoriale. 

Del resto i finanziamenti soci all'Impresa, rappresentano ovviamente disponibilità finanziarie e patrimoniali dei Soci che vengono versate in favore dell'attività dell'Impresa e pertanto sarebbe opportuno che vengano "patrimonializzati" nell'Impresa per lo meno da un punto di vista conoscitivo sulla reale "adeguatezza patrimoniale" senza con ciò incorrere in un rischio di segnalazione proveniente da delle distorsioni contabili perché come abbiamo specificato il "finanziamenti soci" devono opportunamente essere considerati tra i DEBITI per giusta tecnica contabile.

Il concetto di "adeguatezza patrimoniale" è stato parzialmente raggiunto dall'indicatore in commento in quanto da un lato giustifica la rettifica al patrimonio netto come necessaria, dall'altro si dimentica della reale esposizione finanziaria dell’impresa Verso i terzi non soci e non considera che i "finanziamento soci" sono postergati e considerabili alla stregua di un capitale di rischio. 

Utilizzando l'indicatore di "leverage effettivo" come "indicatore di allerta" in sostituzione di quello proposto dal CNDCEC gli Imprenditori che hanno finanziato le loro Imprese potranno comprendere la reale adeguatezza patrimoniale in quanto se di adeguatezza patrimoniale si parla, anche gli sforzi della compagine sociale e dei Soci dovranno essere debitamente considerati , altrimenti le Imprese sarebbero danneggiate da limitazioni inopportune ed antieconomiche per la vita delle Imprese in quanto con l'indicatore proposto dal CNDCEC si arriverebbe all'assurdo che l'Imprenditore (i Soci) che finanziano ulteriormente la propria attività imprenditoriale potrebbero addirittura incorrere in un "rischio di segnalazione".

 

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